TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA DELEGA PER L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO

Vi è appena arrivata la comunicazione che è stata fissata una nuova assemblea di condominio, ma per quella data avete già un impegno e non sapete come fare?  Se l’argomento all’ordine del giorno è di vostro interesse e volete in qualche modo esprimere il vostro voto, potete delegare come vostro sostituto un altro condomino.

Ecco oggi parliamo proprio di questo, “tutto quello che c’è da sapere sulla delega” per l’assemblea di condominio.

  • cos’è la delega?
  • come va fatta?
  • chi delegare?
  • quante deleghe si possono avere?
  • se il delegato non rispetta il voto?

Cos’è la delega?

La delega è un atto riconosciuto dal nostro ordinamento, col quale una persona, denominata delegante, nomina un’altra persona, delegato, a sostituirla nell’esercizio delle sue funzioni.

Questo atto viene riconosciuto anche dalla legge sul condominio che riconosce ad ogni proprietario il diritto indissolubile al voto, che nessuno può violare, e che può essere esercitato delegando un’altra persona.

Con la delega il proprietario che non partecipa fisicamente alla riunione, risulta “presente per delega”.

Come deve essere?

La delega per essere riconosciuta valida deve essere in forma scritta, sono riconosciute valide anche le deleghe pervenute all’amministratore per fax o per e-mail.

La delega per essere valida deve riportare dati necessari ad identificare esattamente a quale assemblea si riferisce la delega e a quale convocazione si riferisce, sia i dati relativi alla corretta identificazione del condomino delegante e del delegato.

Pertanto la  delega deve contenere i dati identificativi

  • del delegante
  • del delegato
  • dell’assemblea (data e ora convocazione)
  • data
  • firma

Al presidente spetta il controllo della regolarità della delega, il quale può non accettare una delega se non correttamente compilata, datata  e firmata.

Va detto che solitamente, la lettera di convocazione inviata dall’amministratore contiene la delega già predisposta, per cui il proprietario non deve far altro che inserire il nome del delegato e consegnarla a quest’ultimo o all’amministratore.

chi delegare?

A meno che il regolamento non lo vieti o metta dei limiti sul chi delegare, un condomino può delegare chi vuole a rappresentarlo, compreso un estraneo al condominio.

L’amministratore può essere delegato solo se non è in conflitto d’interessi con gli argomenti all’ordine del giorno (esempio nomina dell’amministratore o approvazione bilancio)

Vi consiglio in ogni modo di valutare bene prima di delegare una determinata persona, che questa sia in sintonia con la vostra idea, perché delegando una persona si accetta la sua votazione.

Quante deleghe si possono avere?

La riforma del condominio del 2013 ha posto un limite alle deleghe in capo ad un unica persona per tutti i fabbricati superiore alle 20 unità.

Il limite è di 1/5 dei condomini e dei millesimi.  Se ad un unico soggetto vengono date più deleghe di quelle consentite, il presidente deve verificare che siano tutte valide, datate e firmate. Nel caso siano tutte valide, il presidente è tenuto ad escluderle tutte.

Nei condomini sotto le 20 unità non vi è un limite di deleghe in capo ad un unico soggetto.

Se il delegato non rispetta il Voto?

Se il delegato non rispetta le indicazioni di voto date dal delegante, purtroppo non ci si può fare nulla. Il voto dato viene verbalizzato ed è ritenuto valido. Nulla può il delegante per annullare quel voto, neppure impugnare il verbale d’assemblea.

Per questo motivo, nel paragrafo precedente vi ho consigliato di delegare solo persone di massina fiducia ed in linea con le vostre idee.

Conclusioni

Eccoci qua… anche per oggi è tutto, spero che l’argomento sia stato di vostro interesse.

Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile.

Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!

Altri argomenti che potrebbero interessarvi:

ASSEMBLEA DI CONDOMINIO: DIFFERENZE FRA ORDINARIA E STRAORDINARIA

IL CONDOMINIO

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SUL VERBALE DI ASSEMBLEA

2 Comments

  • Salve ho una domanda da porre. L’amministratore può essere delegato, via mail, in un assemblea condominiale da un condomino residente all’estero che si trova per giunta in posizione di morosità nei confronti del condominio da anni?

    • l’Amministratore può essere delegato per pec, o con mail con allegato pdf di delega firmata dal condomino.
      la delega all’amministratore non è valida se all’ordine del giorno si discutono punti dove l’amministratore ha conflitti di interesse come approvazione del bilancio e conferma nomina amministratore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.