SFRATTO: L’INQUILINO SI OPPONE

Come ampiamente detto negli articoli precedenti ( 8 punti per uno sfratto e iter da seguire) si può ricorrere allo sfratto solo se è stato redatto un regolare contratto di locazione e solo se si è provveduto alla sua registrazione. Se l’inquilino si oppone cosa succede? E soprattutto l’inquilino può opporsi allo sfratto?

Si, può opporsi.

Oggi vediamo inseme come e quando l’inquilino può opporsi allo sfratto.

L’inquilino a cui viene notificata la citazione per la convalida dello sfratto ha la possibilità di opporsi e lo può fare in due modi, il primo presentandosi di persona davanti al giudice e opporsi verbalmente, il secondo opponendosi per iscritto con un atto del suo avvocato.

In entrambi i casi l’inquilino deve motivare la sua opposizione.

Motivazioni per opporsi
  1. L’inquilino ha sanato il suo debito prima dell’udienza: dopo la notifica di sfratto l’inquilino ha pagato il suo debito e dimostra ricevute di avvenuto pagamento
  2. È creditore nei confronti del locatore. l’inquilino riesce a dimostrare spese urgenti a carico del locatore e da lui sostenute può chiederne la compensazione.
  3. La cifra indicata nell’atto è errata. In questo caso il giudice può ordinare il pagamento delle somme non contestate entro 20 giorni dall’udienza. Se l’inquilino non ottempera al pagamento il giudice convaliderà lo sfratto.
  4. La notifica non arriva nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
Cosa può fare il giudice?

Il giudice a questo punto può :

  1. rinviare al giudizio ordinario la decisione finale (la procedura di sfratto segue un iter  “privilegiato” più veloce e meno costoso), se l’opposizione si fonda su motivazioni valide o su prove scritte.
  2. Concedere un “termine di grazia” solitamente 90 giorni
  3. Dichiarare provvisoriamente esecutivo lo sfratto in attesa di decidere sull’ opposizione. Questo caso si ha raramente quando le motivazioni dell’opposizione risultano infondate.

In ogni modo per portare avanti l’opposizione l’inquilino deve invitare il proprietario davanti ad un organismo di mediazione per tentare la conciliazione prevista per legge. In caso contrario l’opposizione decade e lo sfratto diventa definitivo.

Nella mediazione sia l’inquilino che il proprietario devono presenziare di persona, non possono delegare il loro avvocato a parlare per loro, possono solo farsi assistere.

Conclusione

Con oggi si conclude il capitolo relativo agli sfratti, mi sembra di aver preso in esame tutte le possibilità, se qualcosa mi è sfuggito non esitate a ricordarmela scrivendo qui sotto. Se volete contattarmi privatamente per dubbi inerenti alla locazione o alla compravendita scrivete qui.

Vi ricordo che ogni lunedì si parla di compravendita ed ogni giovedì di compravendita

A presto

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