LOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE
di Redazione
16/07/2018
La “locazione parziale di immobile” è una particolare forma di contratto. Non è molto conosciuta e spesso confusa, erroneamente, per “affittacamere” che invece è un’attività imprenditoriale. La locazione parziale di immobile è una forma di locazione riconosciuta dalla legge che in questi anni di crisi economica è stata riscoperta.
Io amo definirla " locazione atipica” in quanto ne il codice civile ne le leggi sulle locazioni ne parlano in modo specifico e non ne danno una vera e propria definizione. Detto questo cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
- Cosa si intende per locazione parziale?
- Che durata può avere?
- Come viene determinato il canone?
- Forma del contratto?
- Quali elementi indispensabili deve contenere il contratto?
- Deve essere registrato?
- Domande frequenti
Cosa si intende per locazione parziale?
Iniziamo subito col dire che non si tratta di affittacamere e non è a fini turistici. La locazione parziale di immobile si ha quando chi utilizza l’immobile affitta una parte di esso ad un'altra persona. La locazione parziale può essere effettuata sia per immobili abitativi che per immobili ad uso diverso. Può essere fatta dal proprietario , dal comodatario , dall’usufruttuario o dall’inquilino. La parte di immobile può essere affittata sia arredata che priva di arredi. NB se l’affitto parziale di immobile viene fatta da un inquilino non viene inquadrato come una sublocazione ma come un subaffitto pertanto è possibile farlo anche se non è prevista nel contratto ma deve essere comunicato al proprietario per raccomandata.Che durata può avere?
La durata varia dagli accordi intercorsi fra le parti, esso può avere la stessa durata di un qualsiasi contratto di locazione e nello stesso modo si può sottoscrivere qualsiasi tipo di contratto locativo, libero 4+4 ( 6+6 in caso di ufficio), concordato 3+2, transitorio, per studenti ed anche affitti brevi sotto i 30 giorni.Come viene determinato il canone?
Tutto dipende dal tipo di contratto di locazione che si sottoscrive. In caso di contratto concordato la determinazione del canone è vincolata agli accordi territoriali sottoscritti tra Comune e associazioni, nel caso di contratto a canone libero, il canone viene liberamente stabilito dalle parti.Quali elementi deve contenere il contratto?
Il contratto di locazione parziale di immobile rispetta le stesse caratteristiche di un contratto normale, l’unica differenza sta nel fatto che occorre identificare bene la parte che si da in uso esclusivo all’inquilino e le parti che diventeranno “ad uso comune”. Le due parti devono essere evidenziate in planimetria con due colorazioni diverse e allegate al contratto Esempio: viene locata una porzione di immobile, e più precisamente una camera da letto, individuata nella planimetria da colorazione rossa, mentre il soggiorno, la cucina ed il bagno, contrassegnate da colorazione blu, sono ad uso comune. Le planimetrie, colorate come sopra specificato, vengono controfirmate dalle parti e allegate al presente contratto. Vanno specificate nel contratto se le spese di utenze sono comprese nel canone stabilito o come verranno ripartite fra le parti. Infine anche per la locazione parziale va inserita nel contratto la clausola relativa alla certificazione energetica. Come ogni tipo di contratto deve avere forma scritta e se è di durata superiore ai 30 giorni deve essere registrato all’agenzia delle entrate.Domande più frequenti
- Se l’inquilino vuole prendere la residenza entra nel mio stato di famiglia? NO, Diventa coinquilino. Infatti nel sito del governo si legge: “Persone che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a due distinte famiglie anagrafiche”
- Posso chiedere il regime fiscale agevolato della cedolare secca? SI
- Se affitto una parte dell'immobile in cui vivo devo pagare l’IMU? No! a seguito di un interpellanza al MEF, alla domanda: “Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione, usufruisce della esenzione Imu ?”,il ministero ha così risposto: “Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’Imu prevista per tale fattispecie”
Articolo Precedente
AGENTE IMMOBILIARE: COME OPERA?
Articolo Successivo
LUCE E GAS: ARRIVA IL MERCATO LIBERO