TUTTO CIO' CHE DOVETE SAPERE SULL’ IMU 2018
di Redazione
07/06/2018
Cos’è l’IMU?
IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica, è, appunto, un’imposta sugli immobili introdotta, dapprima in via sperimentale , dal governo Monti nel 2011, poi diventata definitiva dal 2015.A quali immobili si applica?
A tutti gli immobili abitativi, commerciali, produttivi e terreni ad eccezioni da quelli agricoli intestati ad un coltivatore diretto. Sono esclusi dal pagamento dell’Imu:- la prima casa e sue pertinenze ad eccezione degli immobili abitativi di tipo signorile (cat. A/1) abitazioni in ville o castelli ( cat. A/8) ed infine palazzi di pregio artistico o storico ( cat. A/9)
- le abitazioni principali cioè quelle abitazioni che pur non essendo state acquistate con i benefici fiscali legati alla prima casa, vengono adibite a residenza , ed abitate in maniera continuativa dal proprietario o dalla sua famiglia.
Chi deve pagarla?
I proprietari in base alla loro quota di proprietà. Gli intestatari di un diritto reale sull’immobile ( usufrutto, comodato d’uso, diritto di abitazione, enfiteusi, diritto di superficie ecc)Casi particolari di esenzione
Vi sono casi particolari in cui l’imu non deve essere pagata ad esempio:- la casa coniugale: quando l’immobile rimane di proprietà di entrambi i coniugi, ma viene assegnata ad uno dei due a seguito di una separazione o divorzio, il conuige non assegnatario è esentato dal pagamento dell’imu
- case popolari (IACP): gli alloggi assegnati all’istituto autonomo case popolari sono esenti dal pagamento
- cooperative edili: gli immobili intestate a cooperative edili i cui alloggi sono adibiti ad abitazione principale dei soci non devono pagare questa imposta a meno che non rientrino in abitazioni di lusso o non vengano affittate.
Casi di riduzione
Nei seguenti casi è prevista una riduzione d’imposta:- Comodato d’uso gratuito quando l’immobile è dato in uso gratuito ad un parente di primo grado, in questo caso si paga l’imu ridotta del 50%. Per aver diritto alla riduzione il proprietario non deve avere altri immobili oltre a quella dove risiede e quella data in comodato, non deve essere un immobile di lusso e il contratto deve essere registrato all’agenzia delle entrate
- Contrato a canone concordato in caso l’immobile sia affittato con contratto a canone concordato, il proprietario dell’immobile paga il 25% in meno di IMU
- Immobile inagibile, nel caso vi sia una perizia certificata che dichiare l’immobile inagibile o inabitabile si ha diritto alla mriduzione del 50%
- Fabbricati dichiarati di interesse storico artistico godono di una riduzione del 50% su base imponibile
Come si calcola l’IMU?
Si inizia calcolando la base imponibile. Si prende il valore della rendita catastale e si rivaluta del 5%, ( ES rendita catastale 100 +5% = 105 base imponibile) La base imponibile si moltiplica per uno dei seguenti coefficiente in baseal tipo di immobile.- 160 abitazioni tutte( categoria A ad eccezine dell’ A/10) ne loro pertinenze ( categorie C/2, C/6 e C/7)
- 80 uffici e studi private ( categoria A/10 e D/5)
- 140 case di cura ospedali, collegi, convitti, prigioni, uffici pubblici, circoli ricreativi, scuole ecc ( categoria B e C/3, C/4 e C/5)
- 60 categoria catastale D ( escluso D/5)
- 55 negozi e botteghe ( categoria C1)
Come e quando si paga?
L’imu si paga in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, puo essere pagata tramite bollettino postale o tramitre F24 Questo F24 è diverso rispetto a F24 elide di cui vi ho parlato per le locazioni. Per l’imu va compilata la prima parte relativa ai dati anagrafici e la parte “Sezione IMU e atri tributi locali” I codici tributo sono- 3912 per immobili abitativi e loro pertinenze
- 3913 fabbricati rurali
- 3914 terreni
- 3916 aree edificabili
- 3018 altri fabbricati
Conclusioni
Eccomi qua... anche per oggi è tutto. Spero che questa guida vi sia utile. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile. Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie! Altri argomenti che potrebbero interessarvi: TasiArticolo Precedente
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