acquisto casa dopo il matrimonio cosa chiedere al notaio

ACQUISTO DI CASA DOPO IL MATRIMONIO: COSA CHIEDERE AL NOTAIO

Se siete una coppia regolarmente sposata in comunione dei bene ed avete intenzione di comprare casa, ed avete dei dubbi su come procedere, questo articolo è quello che fa per voi.

Documentandoci sulle pagine di approfondimento del sito Notaio Facile, abbiamo trovato risposta ad alcuni dubbi in merito all’acquisto di casa da parte di coniugi che intendono cointestarsela.

Domande più frequenti

Una casa può essere cointestata da due coniugi?

Certamente, sia che essi siano sposati in regime di comunione che di separazione dei beni.

Cosa cambia al momento del rogito e quali documenti si devono fornire al notaio?

L’iter per giungere al rogito, nei suoi passaggi fondamentali non cambia rispetto a quanto detto negli articoli precedenti, così come la documentazione da procurare al notaio.

Il Compromesso può essere firmato solo da uno dei coniugi?

Si, alla firma del compromesso è sufficiente la presenza di uno solo dei coniugi. Stesso discorso vale anche per la firma della proposta di acquisto se per l’acquisto vi siete serviti di un’agenzia.

L’impegno di entrambi i coniugi può rappresentare una maggiore garanzia di solvibilità per il venditore ma anche senza si può procedere con la registrazione del compromesso. Tuttavia è bene inserire nel compromesso anche il nominativo del coniuge cointestatario.

La firma congiunta sarà, invece, richiesta per il rogito davanti al notaio.

Vi ricordo che il compromesso è l’atto che precede il rogito e la cui sottoscrizione impegna reciprocamente le parti a concludere gli impegni presi. In questa prima fase non vi è l’obbligo dell’intervento di un notaio, (anche se io vi consiglio sempre, specialmente se la compravendita avviene fra privati, di avvalervi del suo intervento) ne di trascrizione nei pubblici registri. Vi è invece l’obbligo di registrazione presso l’agenzia delle entrate entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione.

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Solo con il rogito si trasmette la proprietà immobiliare.

Al momento della firma davanti al notaio devono essere presenti tutti i soggetti coinvolti, in quanto il notaio sarà chiamato ad accertare l’identità delle parti tramite verifica dei documenti.

E’ irrilevante chi dei due paghi le spese relativa alle imposte legate all’acquisto della casa ed alla parcella del notaio. Infatti il pagamento della parcella del notaio per l’atto di acquisto casa (rogito) spetta alla “parte acquirente” pertanto, nel caso di acquisto di una casa cointestata è indifferente che le paghi l’uno, l’altra o entrambi in egual misura.

Una volta concluso l’atto di rogito, il bene rientra nella comunione dei beni. Ciò resta vero anche l’immobile viene acquistato solo da uno dei due coniugi che si trovano in regime di comunione. Questo anche se l’immobile acquistato non è la prima casa ma di un immobile funzionale, in via esclusiva o prevalentemente, ai bisogni di uno solo dei due coniugi.

Fa eccezione il caso in cui la casa venga acquistata ed intestata da uno solo dei due con il ricavato della vendita di beni personali esclusi dalla comunione. In questo caso il coniuge non intestatario deve dichiarare in atto che, il denaro con cui il coniuge paga il suo acquisto non è suo neanche in parte.

L’esempio classico è quello di chi vende una casa ereditata o di sua proprietà prima del matrimonio e destina i proventi ad un investimento immobiliare anche se nel frattempo si è sposato. Va chiarito che tutto questo vale solo se i coniugi sono in comunione dei beni.

Se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni, l’immobile sarà di proprietà di chi lo intestata.

Anche i coniugi in comunione dei beni potrebbero accordarsi affinché la proprietà resti esclusiva di uno dei due ma la rinuncia alla quota di proprietà dell’altro va inserita come nota nel rogito.

Dunque la presenza dinanzi al notaio per l’atto di acquisto resta imprescindibile.

Ciò determina effetti anche in una futura vendita: anche nel ruolo di venditori, infatti, i coniugi in comunione dei beni dovranno presentarsi congiuntamente dal notaio.

Se l’immobile viene ceduto senza il consenso di uno dei coniugi, questi potrà ottenere l’annullamento del contratto di vendita.

I coniugi in comunione legale non possono richiedere la divisione dei beni in comunione se non dopo sentenza di separazione o divorzio.

La consulenza notarile per l’acquisto di casa in comunione potrebbe essere utile alle parti anche ai fini della valutazione fiscale dell’investimento (per comprendere, ad esempio, quando sono riconosciute le agevolazioni prima casa).

I miei consigli, per ora, si fermano qui!

Se avete domande, volete aggiungere informazioni, o raccontarci la vostra esperienza in merito, potete scrivermi nei commenti oppure inviarmi una mail. Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!

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