SUPERBONUS 110%: LE 15 DOMANDE PIU' FREQUENTI

SUPERBONUS 110%: LE 15 DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Sono tanti i dubbi che girano attorno al Superbonus 110%, diciamolo chiaramente, come ogni decreto anche quello rilancio, non è di facile comprensione, ma è un ottima opportunità da sfruttare per il miglioramento energetico e consolidamento sismico delle nostre abitazioni.

Per chiarire cosa si può o non si può detrarre riporto i quindici quesiti più frequenti, rivolte ufficialmente (interpelli) all’agenzia delle entrate a cui ha risposto ufficialmente, a cui ho unito alcuni quesiti che mi avete rivolto con le vostre mail.

Cos’è il superbonus, credo che oramai lo sappiano anche i sassi, ne abbiamo già ampiamente parlato in questa guida al superbonus.

In sintesi è un’agevolazione fiscale del 110% per spese effettuate per il miglioramento energetico e della stabilità di un immobile già esistente. Per rientrare in questa agevolazione fiscale il contribuente deve eseguire almeno uno dei lavori così detti “trainanti” ai quali può aggiungere altri lavori “trainati” sempre volti al miglioramento energetico o legati al sisma bonus.

I costi sostenuti che rientrano nel superbonus possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi e recuperati in cinque anni, oppure il credito maturato può essere ceduto a terzi per mezzo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Ma ora passiamo alle domande.

1) Sono proprietario di un appartamento in condominio, gli altri proprietari non sono interessati ad effettuare lavori di miglioramento energetico ne a livello condominiale ne nei singoli appartamenti. Se eseguo i lavori nel mio appartamento posso beneficiare del superbonus? Nel caso decida di eseguire il cappotto sulla mia unità immobiliare rientra negli interventi compresi nel 110%?

Si, è possibile beneficiare del superbonus per lavori eseguiti all’interno del singolo appartamento purché questi risultino conformi alle condizioni e agli adempimenti stabiliti dalla normativa.

Per quanto riguarda il cappotto la detrazione del 110% spetta solo nel caso l’intervento venga eseguito su almeno il 25% della superficie lorda dell’intero edificio condominiale e riduce la classe energetica di almeno due classi. Se tale intervento soddisfa entrambi questi due requisiti si attiva il superbonus.

2) Se decido di sostituire la mia vecchia caldaia con una nuova a condensazioni in classe A (lavoro trainante) e le finestre di casa, posso usufruire delle detrazione del 110% su tutta la spesa?

Si, come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate 24/E dell’8 agosto 2020 il 110% si applica anche agli interventi trainati a condizione che questi siano conclusi e che gli interventi effettuati portino al miglioramento di almeno due classi energetiche.

3) Il conduttore o il comodatario di un immobile può effettuare i lavori ed usufruire del 110% se il proprietario dell’immobile ne usufruisce già per altri due immobili?

Si, le agevolazioni previste dal superbonus spettano al contribuente che sostiene la spesa su un massimo di due unità immobiliari. Pertanto chi detiene l’immobile con contratto registrato di locazione o comodato può fruire del superbonus se rispetta tutti i parametri previsti.

4) Posso richiedere uno sconto in fattura parziale compatibilmente con la mia capacità di detrazione fiscale?

Si, il contribuente può avvalersi di uno sconto in fattura parziale e mantenere per se parte delle detrazioni.

Il fornitore non è obbligato a rilasciare lo sconto in fattura, tale possibilità deve essere concordata fra le parti, così come può applicare uno sconto “parziale”. Lo sconto non può essere superiore all’importo in fattura.

In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico oppure può cedere il credito a soggetti terzi o istituti di credito e intermediari finanziari.

5) L’articolo 119 del decreto rilancio parla di “spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Ciò vuol dire che posso portarmi in detrazione anche lavori iniziati prima del 1 luglio 2020?

Si, con la circolare 24/E l’agenzia delle entrate ha ribadito che le detrazioni spettano alle spese sostenute nel periodo compreso fra l’ 01/07/2020 ed il 31/12/2021 indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

6) Quali costi posso essere portati in detrazione al 110%

Il decreto prevede che tutte le spese sostenute per il miglioramento sismico o energetico siano detraibili al 110%:

  • esecuzione dei lavori e acquisto materiali;
  • spese tecniche e di progettazione;
  • perizie;
  • certificazioni, conformità e asseverazioni;
  • attestazioni energetiche;
  • spese per allestimento ponteggi;
  • imposta di occupazione del suolo pubblico;
  • eccetera.

In altra parole tutte le spese posso essere portate interamente in detrazione purché sussistano i requisiti previsti miglioramento di due classi energetiche certificate da un APE antecedente l’inizio dei lavori e un APE a lavori eseguiti, che rientrino nei lavori trainati e trainanti, e che i materiali utilizzati sia idonei a quanto previsto dal decreto 11/10/2017 emanato dal ministero dell’ambiente.

7) Per poter eseguire i lavori e accedere al superbonus a livello condominiale occorre il consenso di tutti i proprietari?

NO. Basta la maggioranza del 50,1% dei millesimi totali.

8) Se nel mio condominio, un proprietario ha eseguito un abuso edilizio nella sua proprietà il superbonus viene perso da tutto il condominio?

Il decreto prevede la conformità edilizia dell’immobile. Al momento l’agenzia delle entrate non si è espressa in ufficialmente sul discorso relativo all’abuso edilizio riguardante un singolo condomino.

Va detto che molti esperti in attesa di una risposta ufficiali, ritengono che se l’abuso edilizio del singolo non possa ricadere sulle detrazioni dell’intero condominio, ma solo sull’esecutario dell’abuso. MA attendiamo lumi in merito.

9) Negli anni passati ho usufruito del bonus ristrutturazione e per il quale sto ancora portando in detrazione le spese sostenute. Se ora eseguo lavori di miglioramento energetico posso usufruire delle detrazioni previste dal superbonus?

Si, se le spese sono effettuate tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 e rispettano tutte le condizioni richieste.

10) Posso usufruire della agevolazioni fiscali sulla seconda casa?

Si. Nel corso dell’iter legislativo la norma è stata modificata ed il superbonus è concesso anche agli interventi relativi ad immobili ad uso abitativo non adibiti ad abitazione principale.

11) Posso usufruire del superbonus per un immobile posto in zone a rischio sismico elevato (1-2-3) se questo viene demolito e ricostruito?

Si, purché vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa.

12) E’ possibile usufruire del superbonus anche per immobili abitativi non più agibili (ruderi o fortemente danneggiati)?

Si, è possibile.

13) Come devono essere effettuati i pagamenti?

Se non si opta per lo sconto in fattura, tutti i pagamenti devono essere effettuati con bonifico parlante sia bancario che postale.

14) In caso di vendita dell’immobile su cui sono stati effettuati interventi per i quali è previsto il superbonus, chi porta in detrazione le spese sostenute, non ancora utilizzate?

Salvo accordi diversi stipulati fra le parti, le detrazioni rimanenti seguono l’immobile e spettano all’acquirente.

15) Come funziona la cessione del credito alla banca?

Il contribuente anziché usufruire delle detrazioni previste dal superbonus, cede il suo beneficio fiscale il suo credito ad un altro soggetto, in questo caso alla banca, lo quale ne usufruirà come credito di imposta in cinque anni.

Il credito d’imposta non può essere ceduto parzialmente ma solo per l’intero importo. In questo caso il contribuente che cede il suo credito usufruirà del solo 100% invece del 110% previsto. Questo “ammanco” del 10% vanno a coprire gli interessi bancari.

Eccoci qua… anche per oggi è tutto, sicura che l’argomento sia stato di vostro interesse, vi anticipo che continueranno gli approfondimenti su questo argomento tanto ostico quanto importante. Rimango a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete contattarmi qui oppure lasciare un messaggio nel box qui sotto. Inoltre se avete degli argomenti che vi piacerebbe che io trattassi nei miei articoli potete segnalarmeli e sarà mia cura svilupparli nel più breve tempo possibile. Continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook e condividete i miei articoli per dar modo ad altri di leggerli. Grazie!

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