NOTAIO: TUTTO CIO’ CHE DOVETE SAPERE SUL CONTO DEPOSITO PREZZO

Eccoci qua. Oggi parliamo di Conto deposito prezzo, una delle ultime novità introdotte col Ddl124/2017 a tutela dell’acquirente nella compravendita di immobili. Come vi avevo anticipato qualche settimana fa su questo articolo  notaio nella compravendita immobiliare, il conto deposito prezzo è una maggior incombenza per i notai, ma anche una maggior tutela per le parti oggetto della compravendita.  In questo mio scritto cercherò di rispondere alle seguenti domande: Come funziona? quando è importante richiederlo? quanto tempo dura? cosa succede in caso di ipoteche?  può richiederlo anche il venditore?

Iniziamo subito.

Cosa prevede il Ddl 124/2017

Diciamo per onor di cronaca che il legislatore, in italia, fin dal 1996 quando introdusse la trascrizione del preliminare ha sempre cercato di tutelare l’acquirente nella compravendita immobiliare.

Nel 2005 col “pacchetto garanzia” introdusse l’obbligo della fideiussione bancaria per i costruttori che, garantisce l’acquirente sulle somme versate a titolo di caparra e acconto prezzo, in caso di fallimento dell’impresa.

Ora il legislatore con il Ddl 124/17, art 1, comma 63 e seguenti, entrato in vigore ad agosto 2017, ha messo, a mio avviso, la parola fine al rischio dell’acquisto.

A differenza della Francia, dove la norma è presente da anni e prevede l’obbligo per tutte le compravendite, in Italia non si ha per tutte le vendite ma solo per quelle in cui una delle parti (acquirente o venditore) lo richiede, ma sono sicura che, se mi aiutate a diffondere la notizia, nel breve periodo sarà richiesta da tutti gli acquirenti e nessuno rischierà più di perdere capra e cavoli cioè casa e denaro. Diffondete, diffondete.

Qualora una delle parti richieda che l’importo della vendita venga versato nel conto deposito del notaio, l’altra parte non può opporsi.

Come funziona?

La norma prevede che dal 29 agosto scorso, ogni notaio è obbligato ad avere un “conto deposito prezzo”, un conto corrente bancario che può utilizzare solo per il  versamento del prezzo di vendita dell’immobile.

L’acquirente può richiedere al notaio di tenere lui stesso le somme versate a garanzia fino alla trascrizione del rogito. Una volta trascritto l’atto ed avuta la certezza che l’acquisto è andato a buon fine, il notaio versa la somma ricevuta al proprietario dell’immobile.

Come vedete il Notaio oltre al ruolo di garante delle procedura di compravendita diventa anche custode del prezzo di vendita.

Il versamento delle somme al notaio possono avvenire solo tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile a lui intestato e consegnato al notaio alcuni giorni prima della stipula a meno che l’acquirente non richieda un mutuo, per cui il pagamento avviene alla data del rogito. Oltre al saldo del prezzo l’acquirente deve versare anche l’importo delle imposte, bolli, spese varie relative all’atto ed il suo onorario.

Quando è importante richiedere il conto deposito prezzo al notaio

Il conto deposito prezzo può essere richiesto sempre, anzi come detto sopra mi auguro che diventi obbligatorio per tutte le compravendite, ma è particolarmente consigliato nei seguenti casi:

  1. l’immobile è pignorato
  2. non è agibile
  3. ci sono delle prelazioni.
  4. È occupato
  5. il venditore ha dei debiti
Quanto tempo dura il deposito prezzo?

Il deposito prezzo  sul conto corrente del notaio non ha una scadenza, dura tutto il tempo necessario ad eseguire l’iter di compravendita, fino alla trascrizione nei registri immobiliari.

Anche il venditore può richiedere il deposito prezzo?

Si, come visto sopra la legge prevede che entrambe le parti possano richiedere il deposito prezzo. In questo caso il venditore è tutelato nel caso l’acquirente paghi con assegni circolari falsi. Il fatto che il notaio incassa giorni prima della stipula il denaro ha il tempo di verificarne l’effettiva disponibilità.

Cosa succede se ci sono ipoteche o gravami sull’immobile?

Nel caso l’ipoteca sia già nota il notaio avrà mandato dalle parti di procedere alla sua estinzione, per cui utilizzerà parte del denaro ricevuto dall’acquirente per estinguere i debiti del venditore e per procedere alla loro cancellazione versando al venditore solo la cifra rimanente.

Se il notaio scopre iscrizioni pregiudizievoli dopo la stipula, avvisa le parti e si attiva per la loro estinzione e cancellazione.

In entrambi i casi sopra esposti tutte le spese relative all’estinzione e cancellazione sono a carico del venditore.

Se il denaro a sua disposizione è insufficiente o emergono situazioni tali per cui l’immobile non può essere venduto, il notaio trattiene la somma fino a quando le parti non giungano ad un accordo, o in caso contrario fino al che non venga emesso un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Conclusione

Anche per oggi è tutto, l’argomento non è stato dei più facili ma mi auguro di essere riuscita a passarvi le nozioni principali, per ulteriori informazioni vi invito a leggere questa guida deposito del prezzo dal notaio: istruzioni per l’uso predisposta dal consiglio nazionale del notariato.

Come sempre potete contattarmi per e-mail oppure lasciandomi un messaggio qui sotto.

Vi ricordo che ogni lunedì si parla di locazioni ed ogni giovedì di compravendita, continuate a seguirmi anche sulla mia pagina facebook se l’articolo è stato di vostro interesse condividetelo nei vostri social per dar modo ad altri di leggerlo. Grazie mille e… a presto

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